Il Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, regolamenta invece l’attività degli operatori sanitari in farmacia.
Le attività fornite presso le farmacie e a domicilio del paziente, devono essere effettuate unicamente da infermieri, in possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio professionale. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare il possesso di tali requisiti.
Infermiere
L’infermiere in farmacia può, anche con la collaborazione di altri operatori socio-sanitari che lavorano in farmacia:
- occuparsi della corretta attuazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- fornire supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza;
- effettuare medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;
- svolgere attività concernenti l’educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;
- partecipare ad iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie.
L’infermiere può inoltre, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, erogare sia all’interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale.